Servizi del CIOB

2018.07.25 Logo CIOB Isabella Pini Foto (002)-1

L’Ente bilaterale CIOB costituito da Cooperative Italiane e CONFAMAR / FAMAR è di riferimento ai nostri CCNL ed ha un protocollo di intesa con O.N.P.A.C. Organismo Nazionale Paritetico Adli Confamar per svolgere le asseverazioni ai sensi dell’Articolo 51 del D. Lgs 81/2008 s.m.i. Questa ASSEVERAZIONE è un’opportunità che viene offerta a tutte le società che fanno parte della nostra rete e anche a quelle che vorranno usufruire dei nostri servizi, iscrivendosi alla nostra associazione. Potrete, così, usufruire di una verifica gratuita del vostro livello di organizzazione e quindi della concreta possibilità di ottenere l’asseverazione

STATUTO CIOB

ART. 1 – Costituzione

L’Ente Bilaterale CIOB è costituito ai sensi dei contratti collettivi nazionali di lavoro stipulati e stipulandi tra la COOPERATIVE ITALIANE e la FAMAR ed Associazioni e Federazioni ad esse aderenti. Non ha fine di lucro.

ART. 3 – Scopi

Sono compiti dell’Ente Bilaterale CIOB:

  1. Stabilire rapporti permanenti di confronto con le Istituzioni o gli Enti competenti di livello CIOB su tutte le tematiche della formazione professionale e dell’ambiente, salute e sicurezza nei luoghi di lavoro;
  2. Partecipare attivamente alle politiche formative della Comunità Europea;
  3. Sviluppare ricerche sui fabbisogni delle imprese e dei lavoratori, sia soci delle cooperative che dipendenti, con particolare riferimento alle nuove professionalità richieste dall’innovazione dei sistemi produttivi;
  4. Provvedere alla certificazione dei rapporti di lavoro;
  5. Progettare standard formativi e modelli formativi tipo da sperimentare sul territorio CIOB;
  6. Promuovere e favorire la partecipazione alla formazione professionale continua e permanente, anche mediante l’accesso alle iniziative finanziate per la formazione continua;
  7. Promuovere la sperimentazione di modelli formativi, di corsi di formazione per le cosiddette fasce deboli del mercato del lavoro;
  8. Favorire la pari opportunità progettando moduli formativi che valorizzino il lavoro femminile e diffondano la realizzazione di azioni positive;
  9. Stipulare convenzioni con gli Enti Bilaterali regionali e/o con Enti terzi per la realizzazione delle attività formative;
  10. Realizzare un sistema informativo del CIOB, acquisendo atti e risultati degli Osservatori pubblici, Banche dati, Istituzioni di Ricerca Statistica pubblici e privati;
  11. Promuovere e realizzare ricerche, indagini su fabbisogni formativi, profili professionali rispetto ai fabbisogni del mercato del lavoro, studi ed attività editoriali aventi attinenza al proprio ruolo e compiti;
  12. Svolgere quant’altro affidato congiuntamente dalle Parti costituenti, dagli Enti pubblici e privati a norma di leggi nazionali o per convenzione.

ART. 4 – Risorse

Per il conseguimento di tali obiettivi, l’Ente Bilaterale CIOB utilizza le risorse economiche e finanziarie conferite:

  1. a) dalle Istituzioni della Unione Europea e dello Stato Italiano;
  2. b) dai soci fondatori, da Enti Pubblici e privati;
  3. c) da Organismi di formazione e ricerca;
  4. d) da convenzioni con le società cooperative;
  5. e) da proventi derivanti da iniziative sociali;
  6. f) da donazioni.

ART. 5 – Sede e Durata

L’Ente Bilaterale CIOB ha sede in Modena. La sua durata è stabilita a tempo indeterminato.

ART. 6 – Soci

Sono soci fondatori dell’Ente Bilaterale CIOB sono associazioni datoriali quali Cooperative Italiane e sindacali quali FAMAR. Il CIOB è un Ente bilaterale aperto anche ad alter organizzazioni che firmino contratti con all’interno le specifiche di utilizzo e riconoscimento del CIOB.

Sono soci ordinari le organizzazioni settoriali territoriali promosse dai soci fondatori.

Sono soci aderenti, senza diritto di veto e legittimamente attive e passive le strutture di promozione, formazione e sviluppo ed assistenza, realizzate dagli stessi soci fondatori nonché Enti pubblici e privati, Istituzioni ed Associazioni che ne facciano richiesta.

L’ammissione a socio ordinario ed aggregato è deliberata dal Consiglio di Amministrazione, previa domanda avanzata dalla organizzazione o struttura interessata.

ART. 7 – Recesso dei soci

La qualità di socio cessa con:

  1. a) lo scioglimento, la liquidazione per qualsiasi causa dell’Ente Bilaterale CIOB.
  2. b) Per recesso, comunicato dal socio al Consiglio di Amministrazione che delibera in merito, almeno 3 (tre) mesi prima della fine dell’esercizio finanziario in corso.

Al socio che recede non spetta la rivalutazione degli eventuali contributi o quote conferite né alcuna quota del patrimonio dell’Ente, le cui risultanze attive, in caso di scioglimento o liquidazione, sono devolute ad enti che nel loro statuto prevedano la promozione dell’impresa cooperativa.

ART. 8 – Organi

Sono Organi dell’Ente Bilaterale CIOB:

  1. a) L’Assemblea; Il Consiglio di Amministrazione;
  2. b) Il Presidente;
  3. c) Il Collegio dei Sindaci

ART. 9 – Assemblea

L’Assemblea è composta da 8 (otto) membri designati da ciascun socio fondatore pariteticamente: 4 membri per la parte datoriale e 4 membri per la parte dei lavoratori. Durano in carica tre anni e possono essere riconfermati. Ciascun componente può essere revocato e sostituito anche prima della conclusione del triennio, con atto autonomo del socio fondatore e/o dell’Ente Nazionale che lo ha designato che lo ha designato. La revoca e la sostituzione, va comunicata al Consiglio di Amministrazione che ne prende atto ed ha efficacia immediata fino al completamento del mandato triennale dell’Assemblea.

ART. 10 – Assemblea ordinaria

L’Assemblea Ordinaria è convocata dal Presidente su mandato del Consiglio di Amministrazione, di massima una volta l’anno entro quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio sociale o a richiesta di almeno un terzo dei componenti dell’Assemblea o del Collegio Sindacale. L’avviso di convocazione viene inviato ai componenti per posta o fax o altro mezzo ritenuto opportuno, almeno 8 (otto) giorni prima della data dell’Assemblea e contenente l’ordine del giorno, la data, l’ora ed il luogo della riunione. E’ presieduta dal Presidente o, in caso d’impedimento dal Vice Presidente.

L’Assemblea Ordinaria è validamente costituita in prima convocazione quando è presente e rappresentata la maggioranza dei componenti ed in seconda convocazione, da tenersi dopo almeno 12 (dodici) ore dalla prima, qualunque sia il numero dei presenti e rappresentati.

L’Assemblea, in seduta ordinaria, delibera:

  1. a) L’elezione del Consiglio di Amministrazione, stabilendo l’eventuale compenso ai componenti;
  2. b) La nomina dei membri del Collegio Sindacale ed il relativo emolumento;
  3. c) Le linee programmatiche dell’Ente;
  4. d) La relazione consuntiva dell’attività svolta dal Consiglio di Amministrazione;
  5. e) I bilanci preventivi e consuntivi dell’Ente, predisposti dal Consiglio di Amministrazione;
  6. f) Sugli argomenti proposti dal Consiglio di Amministrazione o da coloro che ne hanno richiesto la convocazione.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei voti espressi. In caso di parità la proposta si intende respinta.

ART. 11 – Assemblea straordinaria

L’Assemblea straordinaria è convocata dal Presidente su mandato del Consiglio di Amministrazione, mediante invito inviato ai componenti, per posta o fax o altro mezzo, almeno quindici giorni prima della data fissata per l’Assemblea, e contenente la data, l’ora ed il luogo della riunione. L’Assemblea straordinaria è validamente costituita in prima convocazione quando sono presenti i due terzi dei componenti. In seconda convocazione, da tenersi dopo almeno 12 ore dalla prima, quando è presente la maggioranza dei componenti. E’ presieduta dal Presidente o, in caso di impedimento dal Vice Presidente.

L’Assemblea, in seduta straordinaria, delibera:

  1. a) le modifiche statutarie a maggioranza dei presenti;
  2. b) lo scioglimento dell’Ente con il voto favorevole di almeno i 2/3 (due terzi) dei componenti.

ART. 12 – Consiglio di amministrazione – Convocazione

Il Consiglio di Amministrazione è costituito da 4 (Quattro) a 8 (otto) componenti eletti dall’Assemblea tra i quali da 2 (due) a 4 (quattro) di designazione delle associazioni datoriali e da 2 (due) a 4 (quattro) di designazione della componente sindacale.

Durano in carica tre anni e sono rieleggibili. Il Componente che, per qualsiasi causa, cessa dalla carica prima delle conclusione del mandato, è sostituito da altro componente dell’Assemblea, mediante cooptazione, con delibera del Consiglio di Amministrazione da sottoporre a ratifica della stessa Assemblea alla prima riunione utile su designazione COOPERATIVE ITALIANE e/o FAMAR in base alla rappresentatività del precedente componente cessato. Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente mediante avviso inviato, almeno 8 (otto) giorni prima della riunione, per posta, fax o altro mezzo ritenuto idoneo. In caso di urgenza l’avviso di convocazione può essere inviato anche 2 (due) giorni prima della riunione. Il Consiglio di Amministrazione deve essere anche convocato quando 1/3 (un terzo) dei consiglieri, o il Collegio Sindacale formula motivata richiesta con l’indicazione degli argomenti da trattare. Nell’avviso di convocazione devo essere  indicati il luogo, la data e l’ora di prima e seconda convocazione, nonché gli argomenti da trattare. La seconda convocazione può aver luogo dopo almeno 12 ore dalla prima.

ART. 13 – Competenze e deliberazioni

Al Consiglio di Amministrazione spettano:

  1. a) tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione;
  2. b) l’elezione nel proprio ambito del Presidente e del Vice Presidente;
  3. c) La predisposizione dei bilanci preventivo e consuntivo da approvarsi dall’assemblea.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei voti espressi dai presenti. In caso di parità la proposta si intende respinta.

ART. 14 – Presidente Consiglio di Amministrazione

Il Presidente, su designazione COOPERATIVE ITALIANE, è eletto dal Consiglio di Amministrazione nel proprio ambito, dura in carica tre anni e può essere rieletto. Spetta al Presidente la rappresentanza legale dell’Ente di fronte a terzi ed in giudizio nonché i poteri per la esecuzione delle delibere adottate dal Consiglio di Amministrazione. Può esercitare i poteri del Consiglio di Amministrazione in caso di urgenza, da sottoporre a ratifica del Consiglio alla prima riunione utile.

ART. 15 – Vicepresidente del Consiglio di Amministrazione

Il Vice Presidente, su designazione FAMAR, è eletto dal Consiglio di Amministrazione. In caso di assenza o impedimento del Presidente, ne esercita le funzioni.

ART. 16 – Collegio dei Sindaci

Il Collegio dei Sindaci, da nominarsi dall’Assemblea, è composto da 3 (tre) membri effettivi e 2 (due) supplenti, iscritti all’Albo dei Revisori dei conti, di cui:

–    Il Presidente, su designazione FAMAR;

–    Due membri effettivi e due supplenti designati pariteticamente dai soci fondatori.

Tutti i componenti sono eletti dall’Assemblea, durano in carica tre anni, sono rieleggibili e partecipano alle riunioni dell’Assemblea e del Consiglio di Amministrazione. Il Collegio dei Sindaci esamina i bilanci dell’Ente, predispone le relazioni di competenza riferendo all’Assemblea, vigila sulle regolarità contabili ed amministrative nonché nel rispetto delle norme legislative e del presente Statuto. Partecipa alle riunioni degli Organi dell’Ente.

ART. 17 – Verbali

Le deliberazioni dell’Assemblea sia ordinaria sia straordinaria e del Consiglio di Amministrazione dovranno risultare da verbale redatto dal segretario nominato anche tra non componenti gli organi dell’Ente.

ART. 18 – Patrimonio Ente

Il Patrimonio dell’Ente è costituito:

  1. a) Dai beni di proprietà;
  2. b) Dalle somme versate dai soci a qualsiasi titolo;
  3. c) Dal fondo di dotazione;
  4. d) Dal fondo riserve;
  5. e) Da somme introitate dall’Ente a qualsiasi titolo.

In caso di scioglimento dell’Ente per qualsiasi causa, il patrimonio residuo, dedotte le eventuali passività, sarà devoluto dall’Assemblea ad attività ed iniziative assimilabili agli scopi del presente Statuto, attuate dai soci fondatori.

ART. 19 – Esercizio sociale

L’esercizio sociale decorre dal primo gennaio al trentuno dicembre di ogni anno. Gli avanzi di gestione di ogni esercizio, con delibera del Consiglio di Amministrazione, possono essere destinati, in tutto o in parte, al fondo di riserva e o al fondo di gestione dell’Ente.

ART. 20 – Disposizioni finali

L’eventuale regolamento di attuazione del presente Statuto è predisposto dal Consiglio di Amministrazione ed approvato dall’Assemblea.

Per quanto non previsto nel presente Statuto si fa riferimento al codice civile.

 

Organismo Paritetico

Cooperative Italiane - Associazione di categoria che assiste e tutela imprese e lavoratori del mondo cooperativo. - Credits